I.M.U. Novità per esenzioni Immobili merce

I.M.U. Novità per esenzioni Immobili merce

L’esenzione IMU per immobili merce necessita di dichiarazione. La dichiarazione IMU richiesta dalla norma per gli immobili merce non è da inquadrarsi nel novero delle dichiarazioni ordinarie (sebbene venga utilizzato il modello dichiarativo IMU); si tratta, infatti, di una specifica dichiarazione che assurge non già a mero requisito formale, bensì a requisito essenziale per il godimento del trattamento di favore, e, pertanto, è estranea a qualsiasi forma di successiva sanatoria. Dalla lettura del co.5-bis dell’art.2 del D.L. 102/2013, infatti, emergono, rispetto all’onere dichiarativo, due aspetti fondamentali: il primo è che la dichiarazione è una “apposita dichiarazione” e quindi non una mera dichiarazione di scienza (come quelle ordinarie) che oltre a identificare i fabbricati (costruiti e destinati alla vendita) rappresenta anche un impegno del loro proprietario, ovverossia quello di non locarli ed ha, quindi, una natura negoziale (come tale non emendabile in sede conteziosa). Giova, peraltro, rammentare che siffatto obbligo dichiarativo a pena di decadenza, non è venuto meno con l’entrata in vigore dell’art.1 co.751 L.n.160/2019, atteso che non è stata emessa alcuna disposizione normativa che abbia abrogato l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza sancito dal citato co.5-bis dell’art.2 del D.L. n.102/2013, di talché trattasi di disposizione attualmente in vigore e da osservare (Cass. ord. 5191/2022). Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella Ord. sez.5 n.28931/2023, una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire dopo il 30 giugno dell’anno di riferimento), essendo tardiva è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione del godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi). Con la recente Ordinanza, del 21/04/2025 n. 10390, della Sezione TRI, la Corte di Cassazione  ha stabilito che ai fini dell’esenzione dall’IMU per i beni merce, la mancata presentazione della specifica dichiarazione non può essere sanata dalla c.d. rimessione in bonis, ex art.2, co. 1, del D.L. n.16/2012.

Altre questioni, che da anni, sono al centro del dibattito tra Enti impositori e contribuenti sono:

  1. l’esenzione IMU per gli immobili merce locati temporaneamente e
  2. l’operatività dell’esenzione, come beni merce, per le unità immobiliari oggetto di interventi di recupero e risanamento conservativo.

A sciogliere ogni dubbio, per le due fattispecie,  è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione TRI, che con Ordinanza 21 aprile 2025, n. 10394 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 2, comma 2, lett. a, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per i “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” (c.d. “immobili – merce”), non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria) dei medesimi nel corso dell’anno di riferimento, non essendone consentita la fruizione proporzionalmente commisurata al periodo infrannuale di godimento da parte del contribuente secondo la previsione dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto il legislatore ha espressamente tipizzato le fattispecie di riduzione o esenzione usufruibili anche per un periodo di durata inferiore all’anno di riferimento, in relazione alla sussistenza per un tempo corrispondente di una predeterminata condizione di fatto o di diritto”. Con la pronuncia di Corte di Cassazione, Sezione TRI,  Ordinanza 21 aprile 2025, n. 10392, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto : “In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 2, comma 2, lett. a, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, deve essere riconosciuta solamente ai “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa – alla luce di un coordinamento sistematico con l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quale richiamato dall’art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che esclude la rilevanza del fabbricato in corso di ristrutturazione ai fini della determinazione del presupposto impositivo – anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie”.

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, si invitano i Contribuenti a verificare le loro posizioni al fine di evitare accertamenti per omessi o/e parziali versamenti dell’Imposta Municipale Propria (IMU).