IMU: LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI NON MODIFICA L’IMPOSTA
Contesto Normativo:
- Risoluzione n. 1 del 1° aprile 2026: Il Dipartimento Finanze chiarisce che la nuova classificazione dei comuni montani non modifica le regole relative all’esenzione IMU per i terreni.
Definizioni Importanti:
- Terreno Agricolo: Secondo il comma 741 della Legge 160/2019, si definisce agricolo qualsiasi terreno iscritto in catasto, indipendentemente dall’uso.
Imposizione IMU:
- I terreni agricoli sono soggetti a IMU, tranne in caso di eccezioni specifiche indicate nel comma 758.
Categorie Esenti da IMU:
- Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (iscritti alla previdenza agricola).
- Terreni ubicati nelle isole minori (Legge 448/2001).
- Terreni a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, con destinazione agrosilvo-pastorale.
- Terreni situati in aree montane o collinari, definiti secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Nuove Misure:
- La Legge 131/2025 ha introdotto misure per il riconoscimento delle zone montane, prevedendo l’emanazione di un elenco di comuni montani che beneficeranno di agevolazioni.
Conclusioni
La nuova classificazione dei comuni montani non modifica le esenzioni IMU già stabilite, mantenendo le categorie di terreni esenti invariate.
