Rateazione
È possibile chiedere la rateazione del debito tributario ed extra-tributario. La rateazione non è invece consentita per quanto riguarda l’imposta di soggiorno riscossa fino all’anno 2020. Lo prevede l’art. 11 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Siena approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 89 del 28 luglio 2020.
Su motivata istanza del contribuente/utente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, il Comune di Siena per il tramite della SI.GE.RI.CO Spa può concedere, nel rispetto delle direttive deliberate dalla Giunta, che il carico tributario, se non diversamente disciplinato dalla normativa di settore, ed extra-tributario venga rateizzato.
Sulle somme, il cui pagamento viene differito rispetto all’ultima scadenza, si applicano gli interessi nella misura stabilita dalla legge.
La ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue (72) rate mensili, può essere concessa a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
Di seguito la ripartizione:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obbiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, (o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’Ente a norma del comma 797 dell’art. 1 L.160/2019), a condizione che non sia intervenuta la decadenza.
ATTENZIONE: In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.