IMU 2025: saldo entro il 16 dicembre

IMU 2025: saldo entro il 16 dicembre

Martedì 16 dicembre scade la rata di saldo dell’IMU 2025. La normativa (articolo 1, comma 762, legge 160/2019) dispone che il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sia eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

A dicembre, pertanto, i contribuenti dovranno verificare l’importo dovuto accedendo al sito ministeriale ed interrogando, per ogni singolo Comune, il prospetto ministeriale. Si tratta di verifica da effettuare anche nell’ipotesi in cui il prospetto fosse stato già pubblicato alla scadenza dell’acconto, in quanto il D.l. 84 del 2025 ha concesso una proroga per l’approvazione, o la riapprovazione, del prospetto delle aliquote IMU.

Nel caso in cui vi siano delle “divergenze” tra quanto stabilito nel regolamento IMU e quanto previsto nel prospetto delle aliquote, il contribuente dovrà fare esclusivo riferimento a quest’ultimo documento.

Per quanto riguarda la quantificazione della base imponibile, occorre verificare i criteri di determinazione dei vari oggetti imponibili. Per i fabbricati, la base imponibile si calcola considerando la rendita catastale iscritta in catasto al primo gennaio, rivalutata del 5 per cento ed aggiornata con i moltiplicatori previsti per le diverse categorie catastali. Nel caso di aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio; per le aree occorrerà anche verificare se il Comune ha deliberato i valori venali di riferimento. I terreni agricoli nel Comune di Siena non sono assoggettati ad IMU.

In generale, l’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune per ogni specifica categoria di immobile. Individuata l’imposta, questa andrà rapportata alle quote ed ai mesi di possesso. Si considera per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente, e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Nel calcolo dell’imposta dovuta occorre considerare tutte quelle riduzioni previste direttamente dalla legge, come la riduzione al 50% per gli immobili inagibili; stessa riduzione per gli immobili storici, che se inagibili scontano la doppia riduzione e quindi pagano il 25% dell’imposta. C’è poi la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato e la riduzione del 50% per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado [che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.]  rispettando le condizioni stabilite dalla normativa.

L’articolo 1, comma 751, legge 160/2019 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. A dicembre il contribuente dovrà tener conto degli ultimi, e restrittivi, arresti della Corte di Cassazione per valutare se effettivamente sia tenuto a versare l’IMU. Sono tre i temi attenzionati dalla Corte di Cassazione. Il primo riguarda gli immobili parzialmente locati nel corso dell’anno. La Cassazione (ordinanze 10394/2025 e 18944/2025) ha ritenuto che l’esenzione IMU non possa essere riconosciuta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita in caso di locazione (ancorché transitoria) dei medesimi nel corso dell’anno di riferimento. Tesi questa, invero, già avvalorata dal Mef in una risposta fornita a Telefisco 2014. Il secondo ambito riguarda la limitazione dell’esenzione ai soli fabbricati di “nuova costruzione” e non anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati, mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, anche se poi destinati dall’impresa acquirente alla vendita (Cassazione, n. 10392/2025). Infine, occorre considerare anche che, ad avviso della Corte di Cassazione, l’esenzione IMU è subordinata alla presentazione di una dichiarazione a pena di decadenza, per la quale è quindi vietato il ravvedimento. Cassazione 8357/2025 e n. 28452/2025 ha ulteriormente precisato che le condizioni di esonero, rappresentate dalla destinazione alla vendita e dallo stato di non locazione degli immobili, devono essere oggetto di specifica indicazione nella dichiarazione IMU da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l’esenzione, «trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell’Ente impositore circa la loro permanenza». Pertanto, se gli immobili soddisfano tutte le condizioni, il saldo può essere omesso, ma a condizione che entro il 30 giugno 2026 venga presentata la dichiarazione relativa al 2025.

Al fine di agevolare il Contribuente SI.GE.RI.CO. SpA, dal proprio sito all’indirizzo https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=siena , mette a disposizione un calcolatore dell’imposta e generatore di F24 per il pagamento.

I Contribuenti, che non adempiano al pagamento, potranno essere sottoposti ad accertamento esecutivo con maggiorazione della somma da pagare di spese di spedizioni, sanzioni ed interessi.

[Tratto da: Imu 2025, verifica delle aliquote e saldo entro il 16 dicembre; Pasquale Mirto, n. 44 – 25 novembre 2025; NT+Fisco]