Novità per il contenzioso tributario
Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario (D.Lgs. n. 220/2023) è entrato in vigore dal 4 gennaio 2024. Tuttavia, le modifiche alla disciplina del processo producono effetti, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione a decorrere dal 5 gennaio 2024 e, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2024.
Le nuove disposizioni in materia di processo tributario entrano in vigore dal 4 gennaio 2024, vale a dire dal giorno successivo alla pubblicazione del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 nella Gazzetta Ufficiale.
Nella relazione illustrativa si osserva come la non applicazione dell’ordinaria vacatio sia finalizzata a “dare un impulso quanto più rapido possibile alla produzione dell’insieme delle plurime disposizioni attuative che occorreranno per rendere effettiva l’attuazione della nuova disciplina, specie per quanto attiene alle sue implicazioni informatiche”.
Le novità da applicare dal 5 gennaio 2024
In base al comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. n. 220/2023, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione a decorrere dal 5 gennaio 2024 sono applicabili le seguenti novità:
- litisconsorzio e intervento ( art. 1, comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 220/2023): nell’ art. 14, D.Lgs. n. 546/1992 viene introdotto il comma 6-bis, in forza del quale, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;
- spese del giudizio ( art. 1, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 220/2023): nell’ art. 15, D.Lgs. n. 546/1992 il nuovo comma 2 prevede che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni – da indicare espressamente in motivazione – ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio; inoltre, nel comma 2-nonies è introdotta l’espressa previsione secondo cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte;
- comunicazioni e notificazioni ( art. 1, comma 1, lettera f, D.Lgs. n. 220/2023): nell’ art. 16, D.Lgs. n. 546/1992 viene ora previsto che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
- atti impugnabili e autotutela ( art. 1, comma 1, lettera i, D.Lgs. n. 220/2023): tra gli atti mpugnabili elencati nell’ art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 sono inseriti il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater, comma 2, legge n. 212/2000 e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies della medesima legge;
- trattazione in camera di consiglio ( art. 1, comma 1, lettera n, D.Lgs. n. 220/2023): nell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 si consente anche per una sola delle parti costituite di richiedere la trattazione in pubblica udienza da remoto; se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto, mentre, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione;
- udienza a distanza (art. 1, comma 1, lettera o, D.Lgs. n. 220/2023): la disciplina delle modalità di svolgimento dell’udienza a distanza viene inserita nell’art. 34-bis, D.Lgs. n. 546/1992 in sostituzione dell’abrogato art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018;
- deliberazione del collegio giudicante ( art. 1, comma 1, lettera p, D.Lgs. n. 220/2023): nel comma 1 dell’ art. 35, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede la lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni;
- contenuto della sentenza ( art. 1, comma 1, lettera q, D.Lgs. n. 220/2023): il nuovo art. 36, comma 2, n. 4), D.Lgs. n. 546/1992 prevede che accanto alla succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto vi sia anche quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell’atto;
- sospensione dell’atto impugnato ( art. 1, comma 1, lettera s, D.Lgs. n. 220/2023): viene modificato l’ art. 47, D.Lgs. n. 546/1992;
- definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione e sentenza in forma semplificata (art. 1, comma 1, lettera t, D.Lgs. n. 220/2023): il nuovo art. 47-ter, D.Lgs. n. 546/1992 riconosce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare;
- conciliazione ( art. 1, comma 1, lettere u, v, z, D.Lgs. n. 220/2023): la nuova disciplina della conciliazione è contenuta negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter, D.Lgs. n. 546/1992;
- giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello ( art. 1, comma 1, lettera aa, D.Lgs. n. 220/2023): nell’art. 52, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che, anche in sede di appello, la Corte di Giustizia tributaria sia tenuta a fissare l’udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell’istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima, e che non possa trattare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito;
- nuove prove in appello ( art. 1, comma 1, lettera bb, D.Lgs. n. 220/2023): viene modificata la disciplina contenuta nell’art. 58, D.Lgs. n. 546/1992;
- provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione (art. 1, comma 1, lettera cc, D.Lgs. n. 220/2023): nell’art. 62-bis, D.Lgs. n. 546/1992 si dispone che la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza non possa slittare oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza stessa: a tal fine il presidente, con decreto, ne fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile assicurando che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima;
- proposizione dell’impugnazione (art. 1, comma 1, lettera dd, D.Lgs. n. 220/2023): all’art. 65, D.Lgs. n. 546/1992 viene operata una modifica di mero coordinamento aggiungendo nel comma 3-bis il richiamo dell’art. 47 che, così come modificato dalla novella, ha ampliato la possibilità di promuovere istanze cautelari, prevedendo inoltre l’impugnabilità del provvedimento che decide su di esse.
Le novità da applicare dopo il 1° settembre 2024
L’ art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220/2023 precisa che le disposizioni introdotte del decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024:
- testimonianza scritta telematica e firma digitale ( art. 1, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 220/2023): sono modificate le regole tecnico-operative contenute nell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992;
- capacità di stare in giudizio per le Regioni ( art. 1, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 220/2023): nell’art. 11, D.Lgs. n. 546/1992 è inserito il comma 3-ter per consentire alle Regioni nei cui confronti sia stato proposto il ricorso possa stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento;
- procura alle liti (art. 1, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 220/2023): è modificata la disciplina della procura alle liti nel processo telematico;
- comunicazioni notificazioni e depositi telematici (art. 1, comma 1, lettera g, D.Lgs. n. 220/2023): nell’ art. 16-bis, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede l’obbligo – e non più la facoltà – di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica certificata e di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche di deposito degli atti processuali e si regola il procedimento da seguire in caso di variazione dell’indirizzo PEC;
- atti verbali e provvedimenti (art. 1, comma 1, lettera h, D.Lgs. n. 220/2023): nel nuovo art. 17-ter, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che atti, verbali e provvedimenti siano redatti in modo chiaro e sintetico e che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di Giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori siano sottoscritti con firma digitale a pena di nullità;
- termine per la proposizione del ricorso (art. 1, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 220/2023): Intervenendo sull’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, come per il rifiuto tacito di rimborso anche per l’autotutela si prevede che il ricorso possa essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda;
- potere di certificazione di conformità ( art. 1, comma 1, lettera m, D.Lgs. n. 220/2023): in base al nuovo comma 5-bis dell’art. 25, D.Lgs. n. 546/1992, gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi; inoltre, il giudice non tiene conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all’originale;
- pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 1, comma 1, lettera r, D.Lgs. n. 220/2023): nell’art. 37, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede il deposito telematico della sentenza nonché l’apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario, il quale provvede a dare successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito medesimo;
- mediazione tributaria (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 220/2023): sono abrogati l’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992, relativo al reclamo e alla mediazione, e il comma 2-septies dell’art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, che prevede la maggiorazione del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione.
[Fonte: IPSOA]