Saldo IMU 2024

IMU: saldo 2024 entro il 16 dicembre

Il saldo IMU 2024, o seconda rata, deve essere versata entro il 16 dicembre.

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Il calcolo dell’IMU 2024 avviene determinando la base imponibile, data dalla rendita catastale dell’immobile per il 5% e poi moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.

Sulla base imponibile, così determinata, si applica l’aliquota applicata dal Comune di riferimento.

Il pagamento dell’IMU avviene tramite F24, presso banca, posta o servizi online dei principali istituti bancari.

Ai fini del pagamento con il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo

CODICE TRIBUTO TIPO DI IMMOBILE DESTINATARIO GETTITO
3912 Abitazione principale e relative pertinenze (Categorie  A/1, A/8, A/9) Comune
3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale Comune
3914 Terreni Comune
3916 Aree fabbricabili Comune
3918 Altri fabbricati Comune
3925 Immobili cat. D Stato
3930 Immobili cat. D Comune

Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l’immobile a cui l’IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo “codice ente/codice comune”.

Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l’IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

L’importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione “Rateazione/mese rif.”, presente nel Modello F24, non va compilata. 

È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna “Sezione” il codice “EL”.

L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale in 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

L’IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. 

Attenzione al fatto che ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

Per consultare la delibera del Comune di Siena si rimanda alla pagina https://sigericospa.it/imu-regolamenti-e-tariffe/