TARI – BONUS SOCIALE RIFIUTI
TARI. BONUS SOCIALE RIFIUTI. ARERA HA INDIVIDUATO LE MODALITA’ PER L’EROGAZIONE.
L’ARERA ha dettagliato le procedure e le tempistiche assegnate ai diversi attori, che intervengono nel riconoscimento del “bonus sociale rifiuti”.
Il bonus consiste nel riconoscimento di un’agevolazione pari al 25% della Tassa Rifiuti dovuta per l’anno 2025 (anno a), al lordo delle componenti perequative, ossia all’anno in cui è sorto il diritto al bonus sociale. L’importo dell’agevolazione verrà decurtato nella bolletta del 2026 (anno a+1).
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ordinaria presentata dal dichiarante al fine di ottenere l’attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare, attestata nel mese di presentazione, risulti:
- a) DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 9.530;
- b) DSU aventi nuclei con 9.530 < ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli a carico.
La nuova delibera di ARERA conferma che il bonus rifiuti spetta in via automatica, sulla base delle modalità illustrate nell’allegato A della delibera medesima. In sostanza, l’unico onere a carico degli utenti è rappresentato dall’obbligo di presentazione all’INPS della DSU al fine di ottenere il documento ISEE, tenendo presente che il bonus può essere riconosciuto per un solo nucleo familiare. Successivamente, l’INPS provvede, tramite il SII, a comunicare mensilmente ad ARERA i soggetti meritevoli di beneficiare del bonus rifiuti. Ricevuti i flussi di tali soggetti ARERA, tramite il SII (sistema informativo integrato), procede a comunicarli allo SGAte (sistema di gestione delle agevolazioni tariffarie dell’energia, gestito da ANCI), entro il 1° febbraio dell’anno a+1 (quindi per il primo anno si tratta del 1° febbraio 2026), tenendo a mente che i soggetti potenzialmente agevolabili sono individuati sulla base delle DSU presentate.
Il Comune che gestisce la bollettazione, è tenuto ad iscriversi allo SGAte entro il prossimo 31 gennaio. In ogni caso, i dati dei soggetti da agevolare perverranno al Comune entro il 1° marzo di ogni anno.
Per i contribuenti morosi. Nel rispetto della delibera n. 355/2025, il Comune che gestisce la bollettazione deve, altresì, verificare che i soggetti destinatari del bonus sociale siano in regola con i pagamenti della TARI, oltre ad indagare su particolari situazioni relative a soggetti in possesso di più unità immobiliari o su ipotesi in cui l’intestatario sia minorenne, come pure dovrà verificare il rispetto delle condizioni oggettive di ammissibilità.
Nell’ipotesi in cui dovesse emergere che il contribuente in possesso dei requisiti per godere del bonus sociale sia inadempiente, ossia non abbia versato la TARI, anche solo per una rata degli anni per i quali è possibile notificare un atto di accertamento esecutivo, ossia per i quali non è decaduto il potere impositivo dell’ente, sarà necessario inviare a questo un sollecito. Considerata la rilevanza dell’atto è opportuno procedere con l’invio di raccomandata, con cui si avverte che se entro 40 giorni dalla comunicazione non verrà versato quanto dovuto, l’ente provvederà a compensare l’ammontare del bonus sociale dal debito a titolo di TARI.
Alla luce delle indicazioni fornite da ARERA è necessario:
- presentare la DSU e verificare se l’ISEE rientra;
- verificare e sanare eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’Ente.
Il contribuente che desideri maggiori informazioni potrà consultare la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif, direttamente dal sito dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, al seguente link https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/355-25 .