TARI

Il presupposto della TARI (TAriffa–RIfiuti) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale deirifiuti prodotti secondo criteri razionali

La TARI è composta da due quote:

Quota fissa, calcolata sulla base della superficie dell’abitazione (e delle relative pertinenze) con tariffa unitaria

Quota variabile, calcolata in base al volume del rifiuto residuo prodotto.

Dal 1-1-2025, con la modifica intervenuta all’art. 16 comma 5 del Regolamento Comunale, il numero degli occupanti per le utenze domestiche, in relazione ai soggetti residenti, è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio. Le variazioni intervenute successivamente al 1° gennaio dovranno essere comunicate tempestivamente fornendo evidenze (a titolo esemplificativo: certificato di morte, certificato di nascita, variazione di residenze, autocertificazione, ecc.) ed avranno efficacia esclusivamente per l’anno di imposta corrente al momento della comunicazione. La modifica del comma 7 prevede che  in caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all’art. 31 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea le utenze intestate al deceduto saranno volturate d’ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall’annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l’utenza sarà volturata all’erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà, applicando come numero di occupanti quello di cui all’art. 16 comma 1 lettera d.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, corrono gli obblighi degli adempimenti della deliberazione n. 386/2023 di ARERA, e sono stati introdotte alcune voci (UR1 e UR2), da aggiungersi alla tassa sui rifiuti, inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell’interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l’armonizzazione degli obiettivi dell’economia circolare e la protezione ambientale. La stessa delibera ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per Ur1, pari a 0,10 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e  per Ur2, pari a 1,50 euro/utenza, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 Arera ha fissato, con la delibera 133/2025 la nuova componente perequativa Ur3, pari  a  6,00 euro/utenza, necessaria a garantire la copertura del bonus rifiuti.  Il bonus è destinato agli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a  9.530 euro, elevato a 20mila euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, e consiste in una riduzione del 25% della Tari o della tariffa corrispettiva.

Al seguente link è possibile scaricare la carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Per informazioni e chiarimenti inviare una mail a: gestione.tari@sigericospa.it