Imposta di soggiorno 2023: dichiarazione online dal 8 maggio

Da lunedi 8 maggio 2023 sarà possibile usufruire del servizio on-line per presentare la dichiarazione dell’Imposta di Soggiorno 2023, relativa alle somme incassate durante l’anno 2022.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è stata fissata al 30 giugno.

I gestori delle strutture ricettive a partire da lunedì 8 maggio 2023 potranno utilizzare il servizio online disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate per inoltrare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno incassata durante l’anno precedente.

Ad annunciarlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’avviso pubblicato il 3 maggio 2023 sul portale istituzionale. C’è tempo fino alla scadenza del 30 giugno per procedere con l’invio.

L’articolo 4 del D. Lgs. numero 23 del 14 marzo 2011  regola l’imposta di soggiorno, ovvero le somme richieste a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per finanziare interventi sul turismo.

Ai gestori delle strutture ricettive è affidata, tra l’altro, la responsabilità del pagamento da parte degli ospiti ed è anche richiesta la presentazione della dichiarazione annuale.

L’invio deve essere effettuato in via telematica entro la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati: come annunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dall’8 maggio 2023 sul portale dell’Agenzia delle Entrate sarà disponibile il servizio online per procedere con la trasmissione delle informazioni che riguardano il 2022.

Effettuato l’accesso al portale istituzionale, sarà necessario procedere con il seguente percorso:

  • da “Servizi”;
  • selezionare la voce “dichiarazioni”;
  • e scegliere, infine, “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.

Il modello da utilizzare è quello approvato lo scorso anno, ad aprile 2022 con le relative istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

L’invio può essere effettuato, entro la scadenza del 30 giugno, dai seguenti soggetti:

  • gestore della struttura ricettiva;
  • mediatore della locazione: è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento;
  • intermediario.

Si può, poi, indicare anche un dichiarante diverso dal gestore nel caso in cui sia il rappresentante, il curatore fallimentare o l’erede, ad esempio, a effettuare l’adempimento.

Se l’invio dei dati va a buon fine, la ricevuta di trasmissione resta consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali di accesso.

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno è prevista una sanzione che va dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.