Ravvedimento operoso

Il contribuente, in caso di versamento tardivo, ha la possibilità di ravvedersi pagando, contestualmente al versamento dei tributi dovuti al Comune di Siena, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base. Il ravvedimento è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97,  l’art. 10 della L. n. 157/2019 e le modifiche introdotte con il D. Lgs. 87/2024.

Ne consegue che, ogni modifica sulla sanzione prevista per l’omesso versamento alla prescritta scadenza, produce un effetto automatico anche sulla misura del ravvedimento operoso.

con il  D.Lgs 14 giugno 2024 , n. 87 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.

Per gli aspetti di nostro interesse, la riforma prevede che la sanzione, successivamente alla data di presentazione della dichiarazione (o dopo un anno dalla scadenza se non è prevista dichiarazione periodica) vale 1/7 della sanzione minima.

In caso di comunicazione dal Comune (comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) la sanzione da applicare è pari ad 1/6 della sanzione minima.

Altra  novità è la variazione del valore della sanzione minima che dal 1° settembre 2024 passa dal 30% al 25% .

Quindi per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 valgono le percentuali finora applicate.

Per le violazioni successive il ravvedimento prevede le seguenti percentuali di sanzione:

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.

Per agevolare il contribuente alla determinazione degli importi da corrispondere e per la compilazione dei modelli F24, consigliando però di verificare sempre che l’importo determinato sia quello giusto da pagare, può essere di aiuto il calcolator emesso a disposizione  cliccando su Calcolo ravvedimento operoso