T.A.R.I. spedizione degli avvisi per l’anno 2025

Entro la fine del mese di Maggio saranno inviati gli avvisi per il pagamento della Tassa dei Rifiuti (TA.RI.) riferita all’anno 2025.

Le bollette, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, saranno recapitate mediante servizio postale, mail ordinaria o PEC.

Saranno quattro le rate con le quali si potrà pagare la TARI 2025 utilizzando gli F24, allegati al documento,  o mediante il  sistema SSD; lo ha deciso il Consiglio Comunale il 29 aprile 2025, con propria deliberazione n. 76, che ha approvato le tariffe per l’anno in corso, le scadenze per mettersi in regola con la tassa sui rifiuti, le condizioni per accedere all’agevolazione ISEE e un’ulteriore agevolazione per le utenze domestiche.

 

Le quattro rate, di pari importo, avranno le seguenti scadenze:
1° rata:  30 giugno;
2° rata:  31 agosto;
3° rata:  31 ottobre;

4° rata: 2 dicembre;

chi vorrà  potrà pagare l’intero importo in una unica soluzione entro il 30 giugno.

 

Le bollette TARI 2025 arriveranno, così come per gli altri anni, ai contribuenti con un unico invio.  Qualora gli avvisi dovessero pervenire successivamente alla prevista data di prima scadenza  ricordiamo che non è il caso di allarmarsi, basterà versare la prima rata o l’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento; i contribuenti che   non avranno ricevuto la bolletta potranno chiederne copia agli uffici di SI.GE.RI.CO. per mail (info.contribuente@sigericospa.it)  o recandosi personalmente presso gli uffici di Fontebranda n.65 aperti  al pubblico martedi e giovedì in orario 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30.

Per quest’anno sono  previste le seguenti esenzioni, a carico del bilancio comunale:

  1. a) esenzione dalla tassa per le utenze domesticheper le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 6.500;
    b) esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore a Euro 7.500;

il cui termine di presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 28 comma 3 del regolamento comunale, è scaduto in data 31 marzo 2025;

e la seguente agevolazione:

  1. a) agevolazione per tutte le utenze domestiche del 10% della quota variabile finanziata con risorse proprie stanziate nel bilancio dell’Ente.

 

Dal 1-1-2025, con la modifica intervenuta all’art. 16 comma 5 del Regolamento Comunale, il numero degli occupanti per le utenze domestiche, in relazione ai soggetti residenti, è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio. Le variazioni intervenute successivamente al 1° gennaio dovranno essere comunicate tempestivamente fornendo evidenze (a titolo esemplificativo: certificato di morte, certificato di nascita, variazione di residenze, autocertificazione, ecc.) ed avranno efficacia esclusivamente per l’anno di imposta corrente al momento della comunicazione. La modifica del comma 7 prevede che  in caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all’art. 31 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea le utenze intestate al deceduto saranno volturate d’ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall’annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l’utenza sarà volturata all’erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà, applicando come numero di occupanti quello di cui all’art. 16 comma 1 lettera d.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2024, corrono gli obblighi degli adempimenti della deliberazione n. 386/2023 di ARERA, e sono stati introdotte alcune voci (UR1 e UR2), da aggiungersi alla tassa sui rifiuti, inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell’interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l’armonizzazione degli obiettivi dell’economia circolare e la protezione ambientale. La stessa delibera ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per Ur1, pari a 0,10 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e  per Ur2, pari a 1,50 euro/utenza, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 Arera ha fissato, con la delibera 133/2025 la nuova componente perequativa Ur3, pari  a  6,00 euro/utenza, necessaria a garantire la copertura del bonus rifiuti.  Il bonus è destinato agli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a  Euro 9.530,00, elevato a  euro 20mila limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, e consiste in una riduzione del 25% della Tari o della tariffa corrispettiva.