TA.RI. spedizione degli avvisi per l’anno 2024

Nei prossimi giorni saranno inviati gli avvisi per il pagamento della Tassa dei Rifiuti (TA.RI.) riferita all’anno 2024.
Le bollette, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, saranno recapitate mediante servizio postale, mail ordinaria o PEC.
Saranno tre le rate con le quali si potrà pagare la TARI 2024 utilizzando gli F24, allegati al documento,  o mediante il  sistema SSD; lo ha deciso il Consiglio Comunale il 17 maggio 2024, con propria deliberazione n. 112, che ha approvato le tariffe per l’anno in corso, le scadenze per mettersi in regola con la tassa sui rifiuti e le condizioni per accedere all’agevolazione ISEE.

Le tre rate, di pari importo, avranno le seguenti scadenze:
1° rata:  1 luglio;
2° rata:  30 settembre;
3° rata:  2 dicembre;
chi vorrà  potrà pagare l’intero importo in una unica soluzione entro il 1 luglio.

Le bollette TARI 2024 arriveranno, così come per gli altri anni, nelle case degli utenti con un unico invio.  I contribuenti che  entro il 25 giugno non avranno ricevuto la bolletta potranno chiederne copia agli uffici di SI.GE.RI.CO. per mail (info.contribuente@sigericospa.it)  o recandosi personalmente presso gli uffici di Fontebranda n.65 aperti  al pubblico martedi e giovedì in orario 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30.

Anche per quest’anno sono  previste delle esenzioni, a carico del bilancio comunale:
a) esenzione dalla tassa per le utenze domesticheper le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 6.500;
b) esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore a Euro 7.500;
il cui termine di presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 28 comma 3 del regolamento comunale, è scaduto in data 31 marzo 2024.

Ricordiamo che dal 1-1-2023 per le utenze domestiche intestate a soggetti residenti nel Comune, indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 1 gennaio dell’anno di riferimentociò significa che non verranno considerate variazioni del numero degli occupanti durante l’anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, corrono gli obblighi degli adempimenti della deliberazione n. 386/2023 di ARERA, e sono stati introdotte alcune voci (UR1 e UR2), da aggiungersi alla tassa sui rifiuti, inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell’interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l’armonizzazione degli obiettivi dell’economia circolare e la protezione ambientale. La stessa delibera ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per UR1, pari a 0,10 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e  per UR2, pari a 1,50 euro/utenza, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.