TARI: non esenti i garage

TARI: non esenti i garage e le autorimesse con distacco delle utenze

Il consolidato orientamento di legittimità distingue i locali “inutilizzati” da quelli “oggettivamente inutilizzabili”.

Invero con la sentenza n. 16785 del 27/11/2002 la Cassazione ha affermato che «Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai c.d. servizi di rete (elettrico, idrico, etc.), si rivela bensì inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile, e, pertanto, non può essere sottratto alla tassazione in argomento alla stregua del dettato della più sopra citata disciplina legislativa» (art.62 comma 2, d.lgs. n. 507/93). La pronuncia in questione (confermativa, peraltro delle due precedenti decisioni di merito) disattende la tesi del ricorrente secondo cui la documentata assenza di arredamento e la comprovata mancata abitazione dell’immobile avrebbero dovuto essere ritenuti indici della certa relativa «inettitudine alla produzione di rifiuti». La norma citata fa riferimento alla «non utilizzabilità», concetto da tenere distinto dal cd. «non utilizzo» di fatto. In altri termini, mentre la non utilizzabilità costituisce condizione obiettiva che determina l’improduttività di rifiuti, il non utilizzo non può dare luogo alle stesse conseguenze, dal momento che il soggetto interessato, di fronte alla usufruibilità materiale dei locali, potrebbe utilizzarli in qualunque tempo.

Il principio, affermato per la prima volta con la sentenza 16875/2002, è stato ribadito dalla stessa Cassazione con le successive pronunce nn. 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e 25012/2010. Sul punto si segnalano le ulteriori decisioni n. 1332/2013 (l’esonero dal pagamento del tributo non spetta neppure quando il contribuente fornisce la prova dell’avvenuta cessazione di un’attività industriale) e n. 18022/2013 (il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell’occupazione dell’immobile e il mancato consumo di energia elettrica non comportano l’esonero dal pagamento del tributo).

La Cassazione ha poi confermato la propria posizione rigida sul concetto di inutilizzabilità dei locali e sulla stessa lunghezza d’onda sembra porsi il Dipartimento delle Finanze che prevede la non imponibilità delle abitazioni che risultino «congiuntamente» prive di mobili e suppellettili e altresì sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. Il principio affermato in ordine alla Tarsu deve ritenersi applicabile anche alla Tari, dal momento che la Cassazione ha ritenuto estensibili alla Tari gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la Tarsu e la Tia.

La Cassazione ha inoltre precisato che le condizioni di inutilizzabilità dell’immobile ai fini Tari vanno evidenziate nell’apposita dichiarazione, anche in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell’immobile per inagibilità. In tal senso si veda la decisione n. 14224 del 25.5.2021, che ha dichiarato inammissibile un ricorso di un contribuente il quale aveva contestato la debenza del tributo per gli anni dal 2008 al 2011 eccependo l’inagibilità del fabbricato.

In sostanza la Cassazione ha più volte evidenziato che occorre distinguere tra l’inutilizzo del locale, cioè quando il soggetto sceglie di non utilizzarlo, dall’inutilizzabilità dello stesso, che si ha quando il locale non è oggettivamente utilizzabile (non per scelta del contribuente, ma per fattori esterni che non consentono la sua utilizzabilità).

La Cassazione ha avuto modo di affermare che la risoluzione del contratto di locazione e il distacco delle utenze non costituiscono circostanze di fatto idonee a superare la presunzione di legge in ordine alla produzione di rifiuti ed a comprovare le oggettive condizioni di inutilizzabilità dell’immobile (cfr. decisione n. n. 2257 del 26.1.2022). Nella circostanza è stato respinto il ricorso di un contribuente che pretendeva l’esonero dalla Tari 2014 per un’autorimessa sul presupposto che era stato risolto il rapporto di locazione ed erano state inoltre distaccate le utenze a rete.

Nel caso in questione la Cassazione evidenzia preliminarmente che il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla detenzione o occupazione di un immobile suscettibile di produrre rifiuti (Cass. n. 17617 del 2021). Inoltre, in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 17032 del 2021; Cass. n. 12979 del 2019).

In conclusione, non è possibile esonerare dalla TARI i garage e le autorimesse solo perché i detentori hanno provveduto ad effettuare il distacco delle utenze a rete.

 

Fonte: www.ufficiotributi.it – Il caso di Giuseppe Debenedetto – del 25 ottobre 2023