Chi la paga
Il soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive ed ha l’obbligo di versare al Responsabile del pagamento dell’Imposta di Soggiorno, l’importo dovuto a titolo di imposta.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o comuni confinanti;
c) soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o comuni confinanti, in ragione di due accompagnatori per paziente per il periodo interessato dalla degenza: l’esenzione si estende o al giorno successivo alla data delle dimissioni o al giorno antecedente alla data di inizio di permanenza nella struttura sanitaria;
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo: l’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
f) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Siena;
g) gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
i) gli studenti iscritti a Scuole secondarie di secondo grado e alle Università aventi sede in Siena che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale;
l) i pernottamenti successivi al quarto giorno non sono soggetti al pagamento dell’imposta.