Ravvedimento operoso
Il contribuente, in caso di versamento tardivo, ha la possibilità di ravvedersi pagando, contestualmente al versamento dei tributi dovuti al Comune di Siena, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base. Il ravvedimento è disciplinato dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472/97 e l’art. 10 della L. n. 157/2019.
Ne consegue che, ogni modifica sulla sanzione prevista per l’omesso versamento alla prescritta scadenza di cui all’articolo 13 del D.Lgs 471/97, produce un effetto automatico anche sulla misura del ravvedimento operoso.
La sanzione per omesso pagamento o per errore di pagamento prevede una riduzione calcolata sulla base dei giorni trascorsi dal pagamento omesso o errato come di seguito riportato: Le diverse situazioni contemplate dalla norma prevedono:
Calcolo della riduzione di sanzione dall’omissione o errore di pagamento: | |
Entro 30 giorni | Un decimo del minimo |
Entro 90 giorni | Un nono del minimo |
Entro 1 anno | Un ottavo del minimo |
Entro 2 anni | Un settimo del minimo |
Oltre 2 anni | Un sesto del minimo |
Attenzione: Al momento dell’emissione dell’atto di accertamento non è più possibile avvalersi di agevolazioni
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