Ravvedimento operoso

Il contribuente, in caso di versamento tardivo, ha la possibilità di ravvedersi pagando, contestualmente al versamento dei tributi dovuti al Comune di Siena, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base. Il ravvedimento è disciplinato dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472/97 e l’art. 10 della L. n. 157/2019.

Ne consegue che, ogni modifica sulla sanzione prevista per l’omesso versamento alla prescritta scadenza di cui all’articolo 13 del D.Lgs 471/97, produce un effetto automatico anche sulla misura del ravvedimento operoso.

La sanzione per omesso pagamento o per errore di pagamento prevede una riduzione calcolata sulla base dei giorni trascorsi dal pagamento omesso o errato come di seguito riportato: Le diverse situazioni contemplate dalla norma prevedono:

Calcolo della riduzione di sanzione dall’omissione o errore di pagamento:
Entro 30 giorni Un decimo del minimo
Entro 90 giorni Un nono del minimo
Entro 1 anno Un ottavo del minimo
Entro 2 anni Un settimo del minimo
Oltre 2 anni Un sesto del minimo

Attenzione: Al momento dell’emissione dell’atto di accertamento non è più possibile avvalersi di agevolazioni

Per il conteggio degli importi da corrispondere e per la compilazione dei modelli F24 cliccare:

Calcolo ravvedimento operoso